Per l’acquisto dei veicoli dei disabili sono concesse le seguenti agevolazione fiscali:
- La detrazione dall’Irpef del 19% del costo del veicolo;
- L’aliquota Iva agevolata del 4% (invece di quella ordinaria del 21%);
- L’esenzione dal pagamento del bollo auto e dell’imposta di trascrizione.
- Non vedenti e non udenti;
- Disabili con handicap psichico o mentale, titolari dell’indennità d’accompagnamento;
- Disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;
- Disabili con ridotte o impedite capacità motorie.
La detrazione Irpef
Spetta per un solo veicolo nel corso di un quadriennio
(decorrente dalla data d’acquisto) e deve essere calcolata su una spesa massima
di 18.075,99 euro, a condizione che lo stesso veicolo sia utilizzato in via
esclusiva o prevalente a beneficio del portatore di handicap. Si può fruire
dell’intera detrazione nell’anno d’acquisto oppure si può scegliere di
ripartirla in quattro quote annuali di pari importo. Oltre che per le spese d’acquisto,
la detrazione spetta anche per le riparazioni, escluse quelle d’ordinaria
manutenzione. Sono esclusi anche i costi d’esercizio, ad esempio il premio
assicurativo, il carburante ed il lubrificante. Nel limite di spesa di
18.075,99 euro devono essere compresi sia il costo d’acquisto del veicolo sia
le spese di manutenzione straordinaria. Queste spese, per poter essere
detratte, devono essere sostenute entro i 4 anni dall’acquisto. In caso di
trasferimento del veicolo (sia a titolo oneroso sia gratuito) prima che siano
trascorsi due anni dall’acquisto, è dovuta la differenza fra
l’Irpef calcolata senza la detrazione e quella dichiarata applicando
l’agevolazione. Fa eccezione il caso in cui il disabile, a seguito di mutate
necessità legate al proprio handicap, cede il veicolo per acquistarne uno nuovo
sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti. Per eventuali altri acquisti
effettuati nel quadriennio, è possibile fruire del beneficio soltanto se, prima
del nuovo acquisto, si cancella dal PRA il primo veicolo per il quale si è
goduta la detrazione. In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo
acquistato entro il quadriennio deve essere calcolata sulla spesa massima di
18.075,99 euro, meno l’eventuale rimborso assicurativo. Per i disabili che non
devono adattare il veicolo per fruire della detrazione, la soglia dei 18.075,99
euro vale solo per le spese di acquisto; restano escluse quelle per interventi
d’adattamento necessari a consentire al disabile l’utilizzo del mezzo (ad
esempio, pedana sollevatrice). Il documento di spesa deve essere intestato
direttamente al disabile, a meno che egli non sia fiscalmente a carico (reddito
proprio non superiore a 2.840,51 euro). In quest’ultimo caso, il documento può
essere indifferentemente intestato al disabile o alla persona di famiglia della
quale risulta a carico.
Agevolazioni disabili
- Iva agevolata al 4%, anziché al 21%, sull’acquisto di autovetture nuove o usate con cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino a 2800 centimetri cubici, se con motore diesel; l’agevolazione spetta anche per l’acquisto contestuale di optional. L’Iva ridotta si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni decorrenti dalla data di acquisto. E’ possibile riottenere il beneficio per acquisti entro il quadriennio, soltanto se il primo veicolo è stato cancellato dal Pra.
- Esenzione dal bollo auto: l’esenzione spetta sia quando l’auto (sempre con i limiti di cilindrata sopra indicati) è intestata allo stesso disabile, sia quando risulta intestata ad un familiare di cui egli è fiscalmente a carico.
- Esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà. I veicoli destinati al trasporto o alla guida di disabili (con esclusione, però, di non vedenti e sordi) sono esentati dal pagamento dell’imposta di trascrizione al PRA in occasione della registrazione dei passaggi di proprietà. Il beneficio compete sia in occasione della prima iscrizione di un’auto nuova, sia nella trascrizione di un “passaggio” riguardante un’auto usata. L’esenzione spetta anche in caso d’intestazione a favore del familiare di cui il disabile è fiscalmente a carico. La richiesta d’esenzione deve essere rivolta esclusivamente al PRA territorialmente competente.
LE CATEGORIE DEI
VEICOLI AGEVOLABILI
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VEICOLI
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DESCRIZIONE
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autovetture (*)
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Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al
massimo nove posti, compreso quello del conducente
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autoveicoli per il trasporto promiscuo (*)
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Veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non
superiore a 3,5 tonnellate (o a 4,5 tonnellate, se a trazione elettrica o a
batteria), destinati al trasporto di cose o di persone e capaci di contenere
al massimo nove posti, compreso quello del conducente
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autoveicoli specifici (*)
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Veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di
persone per trasporti in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere
muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo
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Veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati
permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di 7 persone
al massimo, compreso il conducente
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motocarrozzette
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Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone,
capaci di contenere al massimo 4 posti, compreso quello del conducente, ed
equipaggiati di idonea carrozzeria
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motoveicoli per trasporto promiscuo
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Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e
cose, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del
conducente
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motoveicoli per trasporti specifici
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Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate
cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere
muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo
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(1) è possibile fruire solo della detrazione Irpef del 19%
Non si possono richiedere le agevolazioni fiscali quando si acquista un quadriciclo leggero che può essere condotto senza patente (cosiddetto “minicar”).
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